DISCIPLINA DEI  LICENZIAMENTI INDIVIDUALI AI SENSI DELLE

LEGGI N. 104/1966, 300/1970, 108/1990

 

 

 

 

La questione relativa al licenziamento individuale attiene a problematiche di particolare complessità, in quanto le norme in proposito sono molte e non sempre facili da coordinare.

Se ne deve dedurre pertanto che la disciplina dei licenziamenti deve riferirsi a:

 

·         Legge n. 604/1966  e successive modificazioni e integrazioni (norme sui licenziamenti individuali)

 

·         Legge n. 300/1970 e successive modificazioni e integrazioni  (statuto dei lavoratori)

 

·         Legge n. 108/1990 e successive modificazioni e integrazioni  (disciplina dei licenziamenti individuali)

 

·          Tutte le altre norme  contenenti divieti o limitazioni o altre clausole circa la fattispecie del licenziamento.

 

 

Da notare che le prime tre leggi si intersecano attraverso abrogazioni, aggiunte e introduzioni. Pertanto crediamo opportuno delucidare qui di seguito alcune regole trasversali.

 

 

 

 

Norme Legge n. 604/1966

 

 

·          L'articolo 1 della legge n. 604/1966 stabilisce la regola generale per cui, ove la stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con datori di lavoro privati o pubblici non sia assicurata da norme di legge o di contratto, il licenziamento può avvenire soltanto per giusta causa o per giustificato motivo  (cfr. codice civile artt. 2118-2119).

 

·          L'articolo 2119 del Codice Civile definisce la "giusta causa" quella che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

 

 

 

Nota:

Secondo le attuali norme contrattuali, la risoluzione del rapporto di lavoro, salvo recesso del dipendente senza obbligo di preavviso decorsi tre mesi dall'inizio del  periodo di prova,  può avvenire :

a)per inidoneità assoluta a qualsiasi proficuo lavoro (articolo 13 del CCNL 5.10.2002 – secondo biennio economico- in relazione all’articolo 21 comma 4 del CCNL 7/1995)

b)per superamento del periodo di comporto (articolo 22 comma 2 CCNL 7/1995)

c)per gravi motivi disciplinari con o senza preavviso (articolo 25 CCNL 7/1995 commi 6 e 7)

d)per raggiungimento dell'anzianità massima di servizio

e)per dimissioni del dipendente

f)per decesso del dipendente

 

 

·          Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del dipendente e da ragioni inerenti all'attività, all' organizzazione del lavoro e suo regolare funzionamento.

 

·          L' onere della prova sia riguardo alla causa sia riguardo al giustificato motivo spetta al datore di lavoro

 

·          E' nullo il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o di appartenenza sindacale o religiosa

 

·          Il datore di lavoro deve rendere conto per iscritto, su richiesta del lavoratore, dei motivi che hanno determinato il recesso (articolo 2 comma 2 come modificato dalla legge n. 108/1990)

 

·          Il licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale che affermi la volontà del lavoratore (può intervenire anche l'organizzazione sindacale). La competenza giurisdizionale è del giudice del lavoro (articolo 6)

 

·          Qualora il giudice accerti che non sussistono la giusta causa o il giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il dipendente o a risarcirlo, avuto riguardo a determinati parametri. (articolo 8 come modificato dalla legge n. 108/1990)

 

 

Norme  Legge n. 300/1970 articolo 18.

 

·          La legge n. 604/1966 non contiene norme relative al numero dei dipendenti dell'azienda o dell'ente pubblico, se non per quanto riguarda la quantificazione dell'eventuale risarcimento (articolo 8). Differentemente  il comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 300/1970, come sostituito, in parte, dalla legge n. 108/1990, prevede che la reintegrazione nel posto di lavoro riguardi dipendenti di datori di lavoro imprenditori e non imprenditori che nella sede, reparto o filiale ove sia avvenuto il licenziamento occupino più di 15 dipendenti (più di 5 se si tratta di imprenditori agricoli), oppure dipendenti di datori di lavoro imprenditori e non imprenditori che nell'ambito dello stesso comune occupino più di 15 dipendenti (più di 5 se si tratta di imprese agricole)

 

·          Per il computo del numero dei dipendenti, vengono conteggiati i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro o con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolta

 

·          Qualora il licenziamento venga dichiarato dal giudice inefficace o invalido, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno

 

·          Il lavoratore può chiedere, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a 15 mensilità di retribuzione

 

 

Norme Legge n. 108/1990

 

·          L'articolo 2 della legge n. 108/1990  stabilisce l'applicabilità della legge n. 604/1966 ai datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori e agli enti pubblici che abbiano alle loro dipendenze fino a 15 lavoratori (fino a 5 se si tratta di imprenditori agricoli). Qualora non sia applicabile l'articolo 18 della legge n. 300/1970, la presente norma si applica anche ai datori di lavoro che occupino fino a 60 dipendenti.

 

 

Nota :

La puntualizzazione di cui sopra è di estrema importanza, in quanto, come osservato, la legge n. 604/1966 non faceva cenno al numero dei dipendenti. Pertanto anche i lavoratori delle  aziende e degli enti pubblici (il termine è generico per cui in esso sono comprese tutte le PP.AA.) che occupino fino  a 15 dipendenti godono della tutela. Se si tratta di aziende che occupino più di 15 dipendenti, opera la tutela di cui all'articolo 18 comma 1 della legge 300/1970 (statuto dei lavoratori).E' comunque da notare che in tale ultimo comma non vengono citati gli "enti pubblici", per cui vale in quest'ultimo caso la tutela di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2 della legge n. 108/1990 sopra citata.

 

 

·          L'articolo 4 stabilisce che la tutela di cui alla legge n. 604/1966 non si applica al rapporto di lavoro domestico (legge n. 339/1958) e che la disciplina di cui all'articolo 18 della legge n. 300/1970 non si applica a lavoratori che siano alle dipendenze di associazioni politiche, sindacali, culturali, di istruzione, di religione e di culto.

 

·          L'articolo 18 dello statuto dei lavoratori non si applica altresì ai lavoratori che abbiano più di 60 anni e che siano in possesso dei requisiti pensionistici.

 

 

Queste le norme attualmente in vigore. Le clausole inserite in appendice al “patto per l’ italia” che riguardano alcune modifiche all’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori non costituiscono al momento testo di legge.